Regolamento Regionale

Art. 1. Costituzione e scopi

La Sezione Emilia-Romagna dell'Associazione Italiana Traduttori e Interpreti, associazione apolitica senza finalità di lucro, persegue i seguenti scopi:  

  • promuovere il perfezionamento professionale dei traduttori e degli interpreti;  
  • tutelare gli interessi economici e giuridici dei propri soci;  
  • garantire sotto l'aspetto etico e sociale, il rispetto delle migliori condizioni e prestazioni di lavoro, autonomo e dipendente, dei traduttori e degli interpreti.  

Ai sensi dell'Art. 25 dello Statuto Nazionale dell'AITI e in conformità alle leggi vigenti, la Sezione Emilia-Romagna è disciplinata dal presente regolamento. 

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Art. 2. Sede e rappresentanza

La sede della Sezione Emilia-Romagna è presso la presidenza regionale e il Presidente ne ha la rappresentanza. 

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Art. 3. Fondi

Le entrate della Sezione sono costituite da :   

  • quote associative ordinarie e straordinarie versate dai soci;  
  • finanziamenti;   
  • donazioni;  

La destinazione dei fondi è quella prevista dal bilancio preventivo approvato. 

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Art. 4. Soci

Per la descrizione delle categorie dei Soci (Ordinari, Praticanti, Onorari, Aggregati) si fa espresso riferimento all'Art. 5 dello Statuto Nazionale. Possono fare parte dell'AITI Emilia-Romagna soltanto coloro che abbiano il domicilio professionale nella Regione Emilia-Romagna, i quali svolgano l'attività di traduttore o interprete e presentino regolare domanda secondo le modalità stabilite dal regolamento per l'ammissione.

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Art. 5. Ammissioni

Per la documentazione e i requisiti per l'ammissione si rimanda al Regolamento Nazionale.

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Art. 6. Tasse e quote

L'ammontare della tassa di iscrizione per i nuovi soci e della quota associativa viene fissato annualmente dall'Assemblea Regionale Ordinaria su proposta del CDR. I pagamenti vanno effettuati alla Tesoreria Regionale nei termini previsti dallo Statuto (Art. 7) e secondo la procedura indicata dal C.D.R. con la lettera circolare ai soci.  

I soci che, alla data dell'Assemblea Annuale, non abbiano ancora provveduto al versamento della quota e risultino morosi, sono sospesi dal diritto di usufruire dei servizi dell'Associazione.   

Qualora il 31 dicembre dell'anno di riferimento non abbiano ancora provveduto a regolare la propria posizione, sono considerati decaduti.

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Art. 7. Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali, nonché a fruire dei servizi dell'Associazione.  

Fermo restando l'obbligo di osservanza dei doveri di cui all'Art. 8 dello Statuto, i soci sono tenuti anche a:  

  • osservare lo Statuto, il Regolamento Nazionale e Regionale e le Delibere degli organi sociali;  
  • cooperare per il raggiungimento degli scopi sociali e astenersi da ogni attività che sia in contrasto con gli stessi;  
  • provvedere al pagamento delle tasse e quote ordinarie e straordinarie entro i termini stabiliti;  
  • provvedere entro i termini stabiliti dal CDR all'invio della dichiarazione di non incompatibilità con l'Art. 5 dello Statuto.

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Art. 8. Organi della Sezione Regionale

Gli organi dell'AITI Emilia-Romagna sono:  

  • l'Assemblea dei soci  
  • il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere  
  • il Consiglio Direttivo Regionale (CDR), il Comitato Esecutivo, il Collegio dei Sindaci Revisori anche in funzione di Probiviri.

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Art. 9. Assemblea

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci della sezione Emilia-Romagna dell'AITI. Si riunisce ordinariamente una volta all'anno e, straordinariamente su richiesta del CDR o di un terzo dei soci in regola con il pagamento delle quote. L'avviso di convocazione viene diramato dal Presidente per iscritto almeno ventun giorni prima della data prevista per la riunione e deve contenere giorno, ora e luogo, nonché l'O.d.G. L'Assemblea è l'organo sovrano della sezione AITI dell'Emilia-Romagna.   

Spetta all'Assemblea ordinaria:   

a) deliberare in merito all'indirizzo e all'attività della sezione;   

b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Tesoriere;  

c) eleggere il Presidente e il Vice Presidente, il CDR e il Collegio dei Sindaci Revisori/Probiviri;   

d) decidere l'eventuale aumento della quota associativa regionale.  

Spetta all'Assemblea straordinaria:   

a) deliberare sulle modifiche del presente regolamento;   

b) deliberare su quant'altro all'O.d.G.

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Art. 10. Validità dell'Assemblea - Rappresentanza in Assemblea - Votazioni

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega la maggioranza semplice dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega i 2/3 e, in seconda convocazione, 1/3 dei soci aventi diritto di voto.   

I soci in regola con il pagamento delle quote hanno facoltà di farsi rappresentare in Assemblea da altro socio avente diritto di voto, al quale conferiscono una delega scritta. Ogni socio può essere in possesso di massimo 3 deleghe.  

Le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che anche solo uno dei soci presenti non richieda il voto per scrutinio segreto. Le espressioni di voto per il rinnovo delle cariche sociali sono a scrutinio segreto. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento delle quote, sulla base di un apposito elenco stilato dal Tesoriere. Le delibere delle Assemblee ordinarie sono adottate a maggioranza semplice dai presenti e votanti ; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono adottate con la maggioranza dei 2/3 dei presenti e votanti.

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Art. 11. Elezioni

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali hanno luogo ogni 4 anni nel corso dell'Assemblea ordinaria. Ogni socio ordinario può avanzare la propria candidatura, che deve essere presentata per iscritto al Presidente uscente, entro il 31 marzo dell'anno in scadenza del mandato del Consiglio in carica.

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Art. 12. C.D.R.: riunioni - poteri - funzioni

Il CDR è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dagli altri membri (non meno di 5 e non più di 7) eletti ai sensi dell'Art. 10 dall'Assemblea, per un periodo di 4 anni. Il CDR si riunisce, in via ordinaria, due volte l'anno e in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, o su richiesta di tre consiglieri. La riunione del Consiglio è presieduta dal Presidente, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da persona da essi delegata.  

Il CDR discute e delibera:  

  • sul bilancio consuntivo e preventivo e sulla relazione annuale del Tesoriere; 
  •  su tutte le questioni relative all'attività della Sezione Regionale nei limiti dello Statuto, del presente Regolamento e delle direttive generali dell'Assemblea Nazionale e Regionale e del CDN;  
  • sull'ammissione dei soci;  
  • sulla decadenza, sulla proposta di esclusione o di espulsione dei soci nei termini previsti dall'Art. 9 dello Statuto;  
  • su tutte le questioni poste all'O.d.G.  

Il Consiglio ha la facoltà di delegare parte delle sue attribuzioni a un Comitato Esecutivo e di deliberare sull'istituzione di Commissioni e gruppi di lavoro, fissando la durata e i termini dell'incarico.

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Art. 13. Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e da uno dei restanti membri del Consiglio, esercita le attribuzioni ad esso delegate dal CDR, adottando in caso di necessità e urgenza delibere di competenza del CDR, da sottoporsi alla ratifica dello stesso in occasione della prima riunione.

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Art. 14. Cariche sociali

Il Presidente rappresenta legalmente la Sezione Regionale e ne dirige l'attività in conformità con le delibere del CDR e dell'Assemblea. Presiede tutte le riunioni e nomina, sentito il CDR tutte le Commissioni che si rendono necessarie per il conseguimento degli scopi sociali. Fa parte di diritto di tutte le Commissioni.   

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza dello stesso e ne esercita le funzioni in caso di vacanza della carica fino alla scadenza del mandato.   

Il Tesoriere provvede all'amministrazione del patrimonio e dei fondi della Sezione Regionale in esecuzione del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea e/o delle delibere del CDR. Cura le entrate e le uscite. Predispone il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione annuale da porre a disposizione dei Sindaci unitamente alle scritture contabili almeno 15 gg. prima dell'Assemblea Regionale. Sottopone i bilanci e la relazione all'esame del CDR e all'approvazione dell'Assemblea. Deposita i fondi presso una banca approvata dal CDR e ha potere di firma sul conto bancario intestato alla Sezione Regionale. Può nominare un Vice Tesoriere.  

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

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Art. 15. Segretario

Il Segretario viene scelto dal Presidente tra i Soci. Custodisce l'archivio e tutti i documenti dell'Associazione. Assicura i rapporti tra i Soci della Sezione. Provvede, su incarico del Presidente, alla convocazione delle Assemblee, alla redazione del verbale e al disbrigo della corrispondenza ordinaria. 

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Art. 16. Collegio dei Sindaci Revisori e Probiviri

Il Collegio dei Sindaci Revisori e Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti tra i soci ordinari in occasione del rinnovo delle cariche sociali. I Sindaci restano in carica 4 anni ; devono intervenire, pena la decadenza, alle riunioni del CDR e hanno funzione di Probiviri. Al proprio interno il Collegio deve eleggere un Presidente. Le funzioni dei Sindaci e dei Probiviri sono le medesime previste dagli Artt. 26 e 27 dello Statuto. La carica di Sindaco-Probiviro non è cumulabile con altra carica all'interno della Sezione Regionale e comporta l'impossibilità di esercitare il voto per delega di altri soci. Qualora per dimissioni o altra ragione si renda vacante un posto di Sindaco-Probiviro, subentra il primo dei non eletti.

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Art. 17. Commissioni

Come precisato dall'Art. 14 e secondo quanto previsto dall'Art. 12, l'attività dell'AITI potrà articolarsi in Commissioni. Ove possibile, l'incarico di coordinatore di ogni Commissione coinciderà con quello di membro del CDR. 

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Art. 18. Disciplina dei soci

I Soci che si rendano inadempienti agli obblighi di cui all'Art. 7 del presente Regolamento sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del CDR e su iniziativa dello stesso. Le sanzioni pronunciate dal CDR previa audizione dell'interessato. Esse sono:   

a) l'avvertimento;   

b) la censura;   

c) la proposta di esclusione ex Art. 9, comma 5 dello Statuto;   

d) la proposta di espulsione ex Art. 9, comma 5 dello Statuto.  

L'avvertimento si infligge nei casi di abusi o di mancanze di lieve entità. E' rivolto oralmente dal Presidente e se ne redige verbale. La censura si infligge nei casi di abusi o di mancanze di grave entità e consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.  

Il cumulo delle sanzioni a) e b) può dar luogo alla deliberazione delle proposte di cui ai punti c) e d). Nessuna sanzione può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato con raccomandata A/R a comparire davanti al CDR per presentare le proprie discolpe.  

I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta, devono essere motivati e notificati entro 30 gg. dall'adozione. 

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Art. 19. Emendamenti

Il presente Regolamento può essere modificato con la maggioranza dei 2/3 dei votanti in sede di Assemblea Straordinaria, purché l'argomento sia all'O.d.G.

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Art. 20. Scioglimento

In caso di scioglimento della Sezione Regionale ex Art. 25 dello Statuto, il CDN nomina un liquidatore che provvede alla destinazione da dare alle attività patrimoniali e al reperimento dei fondi necessari per coprire eventuali passività.

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Art. 21. Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto.